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Ordinanza — n. 36137/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds are merely a reiteration of previously accepted requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was aspecific. The appellant criticized the denial of generic mitigating circumstances, which the court found to be a mere reiteration of a request already granted in a prior decision. Consequently, the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are aspecific, meaning they merely reiterate requests already accepted or constitute a generic criticism without specific legal arguments.

Parole chiave

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aspecific grounds of appeal reiteration of accepted request inadmissibility of appeal generic mitigating circumstances specificity requirement in appeals motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI PATRIZIA nato a NAPOLI il 10/01/1995 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c;, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Patrizia Di Giovanni, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico in quanto si risolve nella mera critica al diniego di riduzione della pena e nella reiterazione di una richiesta già accolta, con conseguente aspecificità della censura (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente