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Ordinanza — n. 36136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: NDIAYE MOKTHAR nato il 05/01/1996 avverso la sentenza del 20/07/2021 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il pubblico ministero contesta la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti oggetto della sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mokthar Ndiaye, non è sorretto dal necessario interesse, non avendo il ricorrente esplicitato un pregiudizio, concreto e suscettibile di essere eliminato, dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorso ad una mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274);

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mokthar Ndiaye, non è sorretto dal necessario interesse, non avendo il ricorrente esplicitato un pregiudizio, concreto e suscettibile di essere eliminato, dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorso ad una mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274);

Parole chiave

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motivi di revisione modifica della sentenza motivazione del mutamento giurisprudenza azione costitutiva ammissione del pubblico ministero dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: NDIAYE MOKTHAR nato il 05/01/1996 avverso la sentenza del 20/07/2021 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il pubblico ministero contesta la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti oggetto della sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mokthar Ndiaye, non è sorretto dal necessario interesse, non avendo il ricorrente esplicitato un pregiudizio, concreto e suscettibile di essere eliminato, dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorso ad una mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente