Sentenza — n. 36135/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIONE ANTONIO nato a NAPOLI il 23/04/1962 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Antonio Maione chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 4 luglio 2017, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta I fraudolenta, patrimoniale e documentale, in relazione a Commerciale Maione s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 14 dicembre 2005, rideterminato la durata delle pene accessorie, confermando nel resto. Il primo motivo è fondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIONE ANTONIO nato a NAPOLI il 23/04/1962 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonio Maione chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 4 luglio 2017, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta I fraudolenta, patrimoniale e documentale, in relazione a Commerciale Maione s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 14 dicembre 2005, rideterminato la durata delle pene accessorie, confermando nel resto. Il primo motivo è fondato.
In considerazione dell'esclusione della recidiva, statuita con la sentenza di primo grado, e della natura comune dell'aggravante contestata della pluralità dei fatti di bancarotta, il termine di prescrizione è stato correttamente individuato dalla difesa nell'Il aprile 2019, antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, tenuto conto delle sospensioni intercorse nel giudizio di primo grado (pari a mesi nove e giorni ventisette, in relazione ai rinvii accordati su richiesta di parte alle udienze del 18 febbraio 2014 e del 19 aprile 2016).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente