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Ordinanza — n. 36134/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of explicit grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant did not comply with statutory requirements for admissibility. Ciro Bitonto challenged the sentencing determination but failed to explicitly articulate and argue the factual or legal criticisms against the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected, imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not explicitly stated and argued, as the law requires specific critical remarks on the facts or law underlying the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of explicit grounds sentencing determination procedural requirements Court of Cassazione controllo della commisurazione della pena attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITONTO CIRO nato a NAPOLI il 03/06/1971 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ciro Bitonto, che contesta la correttezza della determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente