Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36133/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36133/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA COSIMO nato a TARANTO il 19/05/1993 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cosimo D'Andria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cosimo D'Andria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali anticipo delle spese motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali declinatoria di competenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA COSIMO nato a TARANTO il 19/05/1993 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cosimo D'Andria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), non avendo il ricorrente rappresentato quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto sui punti censurati, sarebbe stato ignorato o ingiustificatamente disatteso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente