Ordinanza — n. 36133/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA COSIMO nato a TARANTO il 19/05/1993 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cosimo D'Andria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cosimo D'Andria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA COSIMO nato a TARANTO il 19/05/1993 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cosimo D'Andria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), non avendo il ricorrente rappresentato quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto sui punti censurati, sarebbe stato ignorato o ingiustificatamente disatteso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente