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Ordinanza — n. 36132/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as abstract and non-specific regarding recidivism motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Denis Pivetta's appeal inadmissible for being abstract and merely reproducing arguments already rejected by the lower court. Pivetta argued against the recidivism motivation without demonstrating the heterogeneity of his prior crimes, resulting in generic deductions. The court ruled that the first instance judge correctly justified the social danger based on repeated offenses, rendering the appeal's lack of specificity fatal to its admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is abstract and non-specific, merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing new elements to contest the motivation.

Parole chiave

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abstract appeal non-specific grounds recidivism motivation inadmissible appeal repetition of offenses recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVETTA DENIS nato a MOTTA DI LIVENZA il 12/10/1976 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Denis Pivetta, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione posta a base della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag 5): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come i reati per cui si procede costituiscano manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando gli analoghi fatti per i quali l'imputato ha riportato condanna e la reiterazione della medesima condotta illecita, rispetto alla quale anche la restrizione subita dal Pivetta non ha svolto alcuna efficacia dissuasiva, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Del resto, il ricorrente non illustra, in alcun punto del ricorso, l'eterogeneità dei precedenti al fine di contestare la motivazione resa dai giudici di merito, finendo per formulare deduzioni astrattizzanti e ponendo, anche sotto tale profilo, la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside