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Ordinanza — n. 36131/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic criticism lacks specific factual elements to challenge penalty reduction denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was a generic critique of the penalty reduction denial. The appellant, Rachid Gari, failed to identify specific decisive elements that were unjustifiably disregarded in the lower court's assessment of recidivism and concrete danger. Consequently, the court ruled that the lack of specificity prevented the challenge from confronting the detailed reasoning provided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a penalty reduction denial is inadmissible if the grounds are merely generic criticisms without identifying specific factual elements that were unjustifiably disregarded.

Parole chiave

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generic appeal grounds penalty reduction denial specific factual elements inadmissible appeal concrete danger assessment recidivism evaluation procedural specificity motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARI RACHID nato a GARDIG KHOURIBGA( MAROCCO) il 10/08/1979 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rachid Gari, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto si risolve nella mera critica al diniego di riduzione della pena, senza indicare quali decisivi elementi, in ipotesi introdotti, sarebbero stati ingiustificatamente disattesi, con conseguente aspecificità della censura, che non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto, che ha evidenziato la natura dei precedenti e la manifestazione di pericolosità in concreto ritenuta (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente