Italian court dismisses appeal as generic criticism lacks specific factual elements to challenge penalty reduction denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was a generic critique of the penalty reduction denial. The appellant, Rachid Gari, failed to identify specific decisive elements that were unjustifiably disregarded in the lower court's assessment of recidivism and concrete danger. Consequently, the court ruled that the lack of specificity prevented the challenge from confronting the detailed reasoning provided by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a penalty reduction denial is inadmissible if the grounds are merely generic criticisms without identifying specific factual elements that were unjustifiably disregarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARI RACHID nato a GARDIG KHOURIBGA( MAROCCO) il 10/08/1979 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rachid Gari, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto si risolve nella mera critica al diniego di riduzione della pena, senza indicare quali decisivi elementi, in ipotesi introdotti, sarebbero stati ingiustificatamente disattesi, con conseguente aspecificità della censura, che non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto, che ha evidenziato la natura dei precedenti e la manifestazione di pericolosità in concreto ritenuta (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente