Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints and specific regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual basis for his criminal responsibility and the application of recidivism, but the court found these arguments to be mere factual complaints. The court ruled that such arguments were already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals containing only factual complaints or specific arguments regarding recidivism that were already properly examined by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SIMONE nato a CHIARI il 21/12/1989 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Simone Hudorovic per il reato di cui all'art. 494 e 483 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come la condotta illecita per cui si procede costituisca manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando l'intensità del dolo e la strumentalità del fatto alla consumazione di ulteriori reati, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside