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Ordinanza — n. 36127/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of explicit legal arguments in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rosa Cannizzaro inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of liability for the crime of threats but failed to provide explicit legal arguments. The court ruled that such a mere critique of the evidentiary assessment does not meet the statutory requirements for a valid appeal in the jurisdiction of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal in the jurisdiction of legality is inadmissible if it does not explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law, resolving instead into a mere critique of the evidentiary assessment.

Parole chiave

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appeal jurisdiction legality inadmissibility procedural explicit legal arguments critique evidentiary assessment crime of threats costs of appeal Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO ROSA CATERINA nato a PALERMO il 14/06/1985 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rosa Cannizzaro, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), risolvendosi nella mera critica alla valutazione probatoria resa nelle conformi sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente