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Ordinanza — n. 36126/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal qualification challenge regarding private residence status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Scattamagna's appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. Scattamagna challenged the lower court's legal qualification of a property as a private residence, arguing a violation of law. The court rejected this based on established jurisprudence confirming that the property fits the definition of a private residence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of law regarding the legal qualification of a fact is manifestly unfounded in light of consolidated case law.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal legal qualification violation private residence definition inadmissible appeal consolidated jurisprudence inviolabilità del domicilio dimora abituale domicilio fittizio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATTAMAGNA GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 28/03/1951 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Scattamagna, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, che enuncia la nozione di "privata dimora" in termini che non escludono la riconducibilità dell'immobile in esame alla predetta categoria, come incensurabilmente motivato a pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente