Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of explicit argumentation and late recidiva claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground challenging the factual reasoning was not permitted in a legality review because critical arguments were not explicitly stated. Additionally, the second ground contesting the recidiva application was rejected as it was raised for the first time in this stage of proceedings. Consequently, the appeal failed to meet the strict procedural requirements for a legality appeal under Italian law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In a legality appeal, grounds challenging the factual reasoning must be explicitly argued, and new claims like recidiva cannot be introduced for the first time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCO FRANCESCO nato a CATANIA il 28/11/1971 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Francesco Tasco per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto proposto, per la prima volta, con il ricorso di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside