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Ordinanza — n. 36123/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to exclude an aggravating circumstance under Article 625(2) of the Penal Code, arguing insufficient specificity in the grounds. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge concerning witness credibility.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing profiles of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity aggravating circumstances witness credibility court of cassation procedural dismissal penal code censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA RAFFAELE nato a CATANIA il 08/03/1987 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Testa, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sull'attendibilità del testimone Di Benedetto riguardo la constatazione dell'effrazione nell'immediatezza dell'identificazione dell'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente