Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to exhaust ordinary remedies and lack of explicit reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment failed to notify the defense of the ruling and lacked explicit reasoning for the sentence. The court rejected these claims, ruling that the nullity was cured by timely filing the appeal and that the second ground violates the requirement for explicit argumentation in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 184 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to exhaust ordinary remedies or if the contested decision lacks explicit and arguable reasoning on the facts or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO VITTORIO nato a SIRACUSA il 29/12/1963 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO; • Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Di Falco, che contesta l'omessa comunicazione al difensore successivamente nominato della sentenza emessa il 17 marzo 2021, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la dedotta nullità risulta sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente