Ordinanza — n. 36121/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIARRA DRISSA nato il 03/01/1994 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che l'imputato Drissa Diarra ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Rilevato che il 30 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36121/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; Rilevato che il 30 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIARRA DRISSA nato il 03/01/1994 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che l'imputato Drissa Diarra ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Rilevato che il 30 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente