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Ordinanza — n. 36120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as abstract because lower court properly applied recidivism standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning on recidivism was flawed, but the court found the appeal abstract because it merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the appellate judge. The court upheld the lower court's decision, noting that the appellant failed to demonstrate any logical interference or heterogeneity in the precedents cited.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.: An appeal is inadmissible if it is abstract and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing new specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
abstract appeal recidivism standard inadmissible appeal logical interference specificity requirement infrazione privilegiata reato di poca entità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62 n.4 c.p.
Né l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPARI MASSIMILIANO nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Coppari, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione posta a base della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come la abusiva sottrazione di energia elettrica per cui si procede costituisca manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando gli analoghi fatti per i quali l'imputato ha riportato condanna e la reiterazione della medesima condotta illecita, rispetto alla quale anche la restrizione subita dal Coppari non ha svolto alcuna efficacia dissuasiva, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Né l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. evidenzia i profili di contraddittorietà prospettati nel ricorso, attenendo la predetta aggravante all'oggettività del fatto, che non esclude la verifica soggettiva del se la condotta costituisca significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; accertamento di tipo soggettivo che si pone, all'evidenza, su di un piano diverso ed ulteriore rispetto alla valutazione del profilo di danno e che, pertanto, non evidenzia un'interferenza logica condizionante.

Del resto, il ricorrente non illustra, in alcun punto del ricorso, l'eterogeneità dei precedenti al fine di contestare la motivazione resa dai giudici di merito, finendo per formulare deduzioni astrattizzanti e ponendo, anche sotto tale profilo, la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il