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Ordinanza — n. 36119/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding aggravated and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Soukratte Oualid inadmissible and ordered him to pay court costs. Oualid argued that the lower court violated the law by failing to properly consider an aggravating circumstance under Article 625(7) of the Penal Code and by denying generic mitigating circumstances. The court rejected both claims as manifestly unfounded, relying on established case law that requires only a sufficient reference to decisive elements when denying such benefits.

Regesto Legislator

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Art. 625, n.7 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's denial of mitigating circumstances is based on a sufficient reference to decisive elements without needing exhaustive reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded aggravating circumstance mitigating circumstances Article 625 Penal Code Court of Cassazione procedural dismissal principio di pubblicità

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n.7 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016
Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUKRATTE OUALID nato a AVEZZANO 11 16/05/1996 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; I Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'intereSse di Oualid Soukratte, che contesta la la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep. 2017, Piredda, Rv. 269051);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente