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Ordinanza — n. 36118/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints rather than legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for personal injuries, but the court determined these arguments were merely expressions of dissatisfaction with facts. Consequently, the court ruled that such complaints do not constitute valid grounds for review in a jurisdiction limited to legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding factual findings or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints jurisdiction of cassation procedural admissibility repetition of arguments violazione dei diritti della personalità abbandono per lesioni personali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEGA SALAVARRIA SONNIA ARACELI nato il 12/02/1985 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sonnia Araceli Vega Salavarria per il reato di lesioni personali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in rìferimento ai fatti del 30 marzo 2016);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente