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Ordinanza — n. 36117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against plea-bargain sentencing for lack of specific legal grounds under Art. 448.2-bis. Appeals are inadmissible and appellants ordered to pay fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Mariana Ciuraru and Lioara Pandelica against their plea-bargain sentencing inadmissible. The appellants argued a defect in reasoning regarding their liability, but the Court held that such appeals lack the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a monetary fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if not based on specific grounds listed in the statute, such as violation of law regarding grounds for acquittal.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal Art. 448 2-bis specific grounds requirement court costs and fine motivi di cassazione pluralità di motivazioni motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. pen.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n.
N. 4727 del 2018 Rv. 272014
4727 del 2018 Rv. 272014).4.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIURARU MARIANA nato il 23/01/1996 PANDELICA LIOARA nato il 02/05/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdate-avv+se-ane-prar-ti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha applicato a Mariana Ciuraru e Lioara Pandelica, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi tre di reclusione ed Euro 200 di multa in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso, con unico atto, gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, lamentando vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità.

3. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).4.

La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbiano proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 22 giugno 2022 Il Consigliere estensor