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Ordinanza — n. 36115/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36115/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMPA ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 19/07/1973 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonio Giampà, che contesta la violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n.2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Parole chiave

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truffa aggravata furto aggravato favoreggiamento aggravamento della pena altri capi d'accusa reato flagrante
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMPA ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 19/07/1973 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonio Giampà, che contesta la violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108); Considerato che il secondo motivo resta assorbito dalle considerazioni rassegnate, trattandosi di reato procedibile ex officio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente