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Ordinanza — n. 36114/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the sentencing motivation for aggravated theft but was deemed merely a factual complaint. The court rejected this because the argument merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts or merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints aggravated theft sentencing motivation Court of Cassation aggravamento della pena controllo della commisurazione della pena sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA GISELLA nato a CATANZARO il 15/09/1986 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Gisella Passalacqua per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto dì fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla ridetermínazione in melius della pena);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec