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Ordinanza — n. 36113/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints under Article 360-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability for a specific offense, but the court ruled that these arguments were merely factual complaints rather than legal challenges. Consequently, the court held that such grievances do not meet the requirements for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in jurisdictional proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without raising new legal issues.

Parole chiave

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jurisdictional appeal factual complaint Article 360-bis criminal liability procedural costs Cassa delle ammende legal merit censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 494 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO GIANPIERO CESARINO nato a LECCE il 28/07/1966 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di GiairOpiero Cesarino Carrino per il reato di ci all'art. 494 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 riguardo gli specifici elementi posti a fondamento del concreto interesse perseguito con la condotta illecita);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente