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Ordinanza — n. 36111/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints not permitted in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giampaolo Biscari inadmissible. The appellant contested the lower court's refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, arguing it was a factual dispute. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere grievances and are not admissible in cassation proceedings, which are limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual grievances or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation admissibility factual grievances non-prosecution cause Article 131-bis procedural exclusion punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCARI GIAMPAOLO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 25/01/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giampaolo Biscari, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla esclusione della causa di non punibilità predetta, in linea con i principi delineati da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente