Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints not permitted in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giampaolo Biscari inadmissible. The appellant contested the lower court's refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, arguing it was a factual dispute. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere grievances and are not admissible in cassation proceedings, which are limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual grievances or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCARI GIAMPAOLO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 25/01/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giampaolo Biscari, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla esclusione della causa di non punibilità predetta, in linea con i principi delineati da Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente