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Ordinanza — n. 36110/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36110/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36110/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTALORO GIUSEPPE nato a CATANIA il 21/11/1985 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Ventaloro, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è aspecifico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1-2 sul giudizio di pericolosità, ampiamente circostanziato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1-2 sul giudizio di pericolosità, ampiamente circostanziato);

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione cause di esclusione riesame del decreto espulsione esclusione del rinvio procedura di ricusazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTALORO GIUSEPPE nato a CATANIA il 21/11/1985 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Ventaloro, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è aspecifico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1-2 sul giudizio di pericolosità, ampiamente circostanziato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente