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Ordinanza — n. 36109/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unfounded legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the factual basis for aggravated responsibility and the application of statutory aggravating circumstances, claiming violations of law regarding sentencing criteria. The court rejected these arguments, noting that the first ground constituted mere factual complaints unsuitable for a court of law, while the second ground lacked support in established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 625, n. 7 cod. pen.: Appeals based solely on factual complaints or manifestly unfounded legal violations are inadmissible, and specific sentencing motivation is required only for penalties exceeding the medium statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints aggravated theft statutory aggravating circumstances court of cassation sentencing criteria legal violation retrocessione di beni ecclesiastici

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 625, n. 7 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito
Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv.
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHETTI FRANCO nato a ROSSANO il 27/10/1982 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Franco Sacchetti per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5 sulla affermazione di responsabilità;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mente la Corte d'appello ha, sul punto, valorizzato la quantità e qualità dei precedenti penali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pres