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Ordinanza — n. 36107/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merits already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of aggravated theft, but the Court ruled this argument was merely a reproduction of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge. Consequently, the appeal failed because it did not raise a new legal question permitted under the law of legal remedies.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Reproduction of Arguments Supreme Court Review Aggravated Theft Charge licenziamento per furto furto aggravato tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI SAMUEL nato a BRESCIA il 26/01/1991 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Samuel Dícembri per il reato di furto aggravato in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3 sull'attendibilità del riconoscimento):

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente