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Ordinanza — n. 36104/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic failure to prove document falsity and deny generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Horvat, Letic, and Halilovic inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to prove document falsity and deny generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and unsupported by specific evidence. The decision rests on the principle that a judge's reference to decisive elements is sufficient for denying benefits, rendering the appeals legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 489 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they fail to specify the decisive evidence required to prove document falsity or when they contest the denial of generic mitigating circumstances without demonstrating a lack of congruent judicial reference to relevant elements.

Parole chiave

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document falsity proof generic mitigating circumstances inadmissible appeals criminal procedure appeals Corte di Cassazione burden of proof judicial reasoning standard falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 489 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HORVAT MARIA nato a TREVISO il 18/11/1978 LETIC MARTINA nato il 15/03/1980 HALILOVIC TESAR nato a ROMA il 29/03/1982 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi congiunti, proposto nell'interesse di Halilovic Tesar, Horvat Maria e Letic Martina, condannate per il reato di cui all'art.489 cod. pen., con il quale si contesta la mancata assunzione di prova decisiva, è generico, non deducendo le ricorrenti quale portata risolutiva i richiesti accertamenti avrebbero svolto sul punto della falsità documentale, dimostrata attraverso una serie di elementi, puntualmente valorizzati nella sentenza impugnata (f. 3);

Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente