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Ordinanza — n. 36102/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; court rejects argument regarding criminal liability motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the lower court's criminal liability motivation. The appellant, Emilio Fenizio, challenged the reasoning based on Articles 477-482 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of issues already properly addressed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without new specific legal analysis.

Parole chiave

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criminal liability motivation lack of specificity repetitive arguments appeal inadmissibility procedural costs Cassation appeal Penal Code provisions inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Artt. 477-482 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENIZIO EMILIO nato a SASSUOLO il 27/07/1981 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Emilio Fenizio per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sull'idoneità del falso a trarre in inganno);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente