Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to new legal grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Federico Ciaramitaro and Luigi Di Fonte inadmissible. The court ruled that Ciaramitaro's first ground was a new legal argument not raised before, while the second ground and Di Fonte's second ground constituted mere factual complaints unsuitable for this stage. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they introduce new legal grounds not previously examined or if they consist solely of factual complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIARAMITARO FEDERICO nato a BARI il 10/03/1966 DI FONTE LUIGI nato a BARI il 19/03/1982 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Federico Ciaramitaro, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è inedito, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità, ed implicante valutazioni in fatto precluse nella presente sede;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del medesimo Ciaramitaro ed il secondo motivo del ricorso Di Fonte, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (f. 4); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Luigi Di Fonte, è aspecifico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla confutazione della tesi difensiva);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consi estensore Il