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Ordinanza — n. 36100/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36100/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO ANTONIO nato a TORINO il 09/03/1969 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Tedesco per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5 sui plurimi e convergenti riconoscimenti dell'imputato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36100/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4-5 sui plurimi e convergenti riconoscimenti dell'imputato);

Parole chiave

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indagine per furto furto aggravato tentato furto luogo del reato insufficienza di prove scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO ANTONIO nato a TORINO il 09/03/1969 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Tedesco per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5 sui plurimi e convergenti riconoscimenti dell'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente