Ordinanza — n. 36098/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GIORGIO nato a NARDO' il 04/09/1993 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giorgio Conte per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36098/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è assertivo e generico, non indicando quale positivo indicatore, prospettato e rimasto ignorato, avrebbe determinato l'esito decisorio auspicato, oltre che manifestamente infondato (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GIORGIO nato a NARDO' il 04/09/1993 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giorgio Conte per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è assertivo e generico, non indicando quale positivo indicatore, prospettato e rimasto ignorato, avrebbe determinato l'esito decisorio auspicato, oltre che manifestamente infondato (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente