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Ordinanza — n. 36096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints and reiterative arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated theft and the exclusion of specific mitigating circumstances, arguing they were factually incorrect or legally unjustified. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints barred in a legitimacy proceeding, while the second was reiterative and manifestly unfounded based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints or reiterative arguments are inadmissible in proceedings for the protection of the application of the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints reiterative argument legitimacy proceeding procedural costs circostanze aggravanti o attenuanti danno patrimoniale procurato con astuzia azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUACHE YASSINE nato il 05/06/1991 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Yassine Aouache per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura quanto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Considerato che il punto del secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché tende ad un risultato vietato dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente