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Ordinanza — n. 36092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVRILA IONUT nato il 26/09/1993 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pena irrogata a Ionut Gavrila per il reato di tentato furto aggravato, è privo di specificità, in quanto si limita ad una mera critica, senza introdurre elemento alcuno da cui inferire un uso distorto della discrezionalità giudiziale; Considerato che il punto, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2);

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena censura formulata in modo carente aggravamento della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVRILA IONUT nato il 26/09/1993 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pena irrogata a Ionut Gavrila per il reato di tentato furto aggravato, è privo di specificità, in quanto si limita ad una mera critica, senza introdurre elemento alcuno da cui inferire un uso distorto della discrezionalità giudiziale; Considerato che il punto, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente