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Ordinanza — n. 36090/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36090/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADALUPO ANTONINO MASSIMO nato a MILANO il 07/12/1972 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonino Massimo Guadalupo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36090/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena sanzione penale difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADALUPO ANTONINO MASSIMO nato a MILANO il 07/12/1972 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonino Massimo Guadalupo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente