Ordinanza — n. 36089/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARGIACCHI MAURIZIO nato a FIRENZE il 22/04/1962 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Maurizio Bargiacchi per i reati di diffamazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-7 sull'esclusione del legittimo esercizio del diritto di critica);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36089/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata esplicazione degli indici utilizzati ai fini della determinazione della pena irrogata, a titolo di continuazione, è proposto fuori dei casi consentiti, in quanto - come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello resa nella sentenza impugnata - non prospettato con il gravame e, quindi, inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARGIACCHI MAURIZIO nato a FIRENZE il 22/04/1962 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Maurizio Bargiacchi per i reati di diffamazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-7 sull'esclusione del legittimo esercizio del diritto di critica);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata esplicazione degli indici utilizzati ai fini della determinazione della pena irrogata, a titolo di continuazione, è proposto fuori dei casi consentiti, in quanto - come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello resa nella sentenza impugnata - non prospettato con il gravame e, quindi, inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President