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Ordinanza — n. 36088/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the factual correctness of the fraud declaration. The appellant argued against the subjective element of the crime, but the court found these to be mere complaints without legal substance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding factual findings or merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints subjective element fraudulent bankruptcy Court of Cassation bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSARO ISABELLA nato a TRANI il 28/11/1965 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; o Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Isabella Sansaro per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-7 sull'elemento soggettivo del reato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente