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Ordinanza — n. 36087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI ALTIN nato il 18/11/1980 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Dani Altin per i reati di violenza privata e minacce, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-4, che contengono l'analitica ricostruzione dei fatti per cui si procede e la confutazione delle censure proposte con l'appello);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2-4, che contengono l'analitica ricostruzione dei fatti per cui si procede e la confutazione delle censure proposte con l'appello);

Parole chiave

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asserzione difendibile competenza concorrente facoltà di astenersi dal testimoniare allegazione motivata decisione incidentale impugnabile allegazioni inverosimili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI ALTIN nato il 18/11/1980 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Dani Altin per i reati di violenza privata e minacce, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-4, che contengono l'analitica ricostruzione dei fatti per cui si procede e la confutazione delle censure proposte con l'appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente