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Ordinanza — n. 36086/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36086/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO RICCARDO nato a ANAGNI il 22/10/1980 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da Riccardo Santoro avverso la sentenza di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità del predetto per i reati di furto aggravato, porto di strumenti atti ad offendere e violazione di domicilio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla richiesta di proscioglimento per vizio totale di mente, avendo sul punto la sentenza di primo grado motivatamente applicato l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 36086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il punto con il quale si contesta l'aumento, disposto a titolo di continuazione, sulla pena già applicata con la sentenza irrevocabile richiamata è generico e, comunque, manifestamente infondato, in presenza del limite previsto dall'art. 81, comma primo, cod. pen., non superato nel caso di specie (mesi otto irrogati per i reati qui contestati sulla pena già applicata di anni uno e mesi otto di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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malattia psichica ricovero psichiatrico forzato perizia psichiatrica insufficiente schizofrenia paranoide tossicodipendenza disturbo borderline della personalità

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO RICCARDO nato a ANAGNI il 22/10/1980 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da Riccardo Santoro avverso la sentenza di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità del predetto per i reati di furto aggravato, porto di strumenti atti ad offendere e violazione di domicilio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla richiesta di proscioglimento per vizio totale di mente, avendo sul punto la sentenza di primo grado motivatamente applicato l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.;

Considerato che il punto con il quale si contesta l'aumento, disposto a titolo di continuazione, sulla pena già applicata con la sentenza irrevocabile richiamata è generico e, comunque, manifestamente infondato, in presenza del limite previsto dall'art. 81, comma primo, cod. pen., non superato nel caso di specie (mesi otto irrogati per i reati qui contestati sulla pena già applicata di anni uno e mesi otto di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente