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Ordinanza — n. 35912/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35912/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da Zahraoui Aziz avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 7.10.2021, con il quale era stata respinta la domanda formulata dal condannato di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre di pena espiato dal 25.11.2019 al 24.5.2020.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35912/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, lo Zahraoui ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..

Parole chiave

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riapertura della procedura d'asilo messa in libertà provvisoria revoca della liberazione condizionale riabilitazione scarcerazione successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza, lo Zahraoui ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRAOUI AZIZ nato il 05/03/1992 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO Gl.ate-a3.444se-a41-e-parli.; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da Zahraoui Aziz avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 7.10.2021, con il quale era stata respinta la domanda formulata dal condannato di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre di pena espiato dal 25.11.2019 al 24.5.2020.

2. Avverso detta ordinanza, lo Zahraoui ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre