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Ordinanza — n. 35909/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35909/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'8 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 15.9.2015, con la quale Rossano Bruno era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (per avere contravvenuto alla prescrizione inerente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, cui era sottoposto, e, in particolare, per essere stato ripetutamente sorpreso in compagnia di diversi soggetti pregiudicati) e, conseguentemente, era stato condannato, applicata la contestata recidiva, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione braccialetto elettronico atto sessuale con un detenuto altri reati precedenti penali rilevanti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSANO BRUNO nato a NAPOLI il 28/11/1959 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 15.9.2015, con la quale Rossano Bruno era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (per avere contravvenuto alla prescrizione inerente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, cui era sottoposto, e, in particolare, per essere stato ripetutamente sorpreso in compagnia di diversi soggetti pregiudicati) e, conseguentemente, era stato condannato, applicata la contestata recidiva, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata Annamaria Picascia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge n. 1423 del 1956 che censura non già l'episodica evenienza dell'accompagnarsi a pregiudicati ma la serialità di detti comportamenti. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento specifico alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto erronea applicazione della norma di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente generico; peraltro, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte dai giudici di merito che hanno messo in evidenza che l'imputato era stato sorpreso più volte in compagnia con diversi soggetti pregiudicati.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia in o ine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine all'eccessività della pena inflitta all'imputato. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass.

Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). A detto principio si è correttamente uniformata la sentenza impugnata, mettendo in rilievo la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici e l'assenza di qualsivoglia elemento di carattere positivo.

3. La sentenza impugnata, inoltre, è sufficientemente motivata in relazione alla determinazione della pena inflitta all'imputato e resiste alle doglianze difensive che, oltre a essere assolutamente generiche, sono volte, in buona sostanza, a prefigurare una diversa e/o alternativa rilettura dei dati processuali.

4. Inammissibile è anche il terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la ricorrenza della ritenuta recidiva, sostanziandosi le censure difensive, sul punto, ancora una volta, in una mera riproposizione di doglianze già valutate e disattese con corretti argomenti logici.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il