Ordinanza — n. 35908/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento n. 3313/2021 del 4.6.2021, il Magistrato di sorveglianza di Bologna rigettava la domanda formulata da Laboti Andi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari cd. esecutivi, tendente a ottenere l'autorizzazione a potersi recare fuori dalla propria abitazione per due ore giornaliere al fine di svolgere attività ricreative con i propri figli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35908/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017, perché presentato da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABOTI ANDI nato il 13/04/1987 avverso il decreto del 04/06/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento n. 3313/2021 del 4.6.2021, il Magistrato di sorveglianza di Bologna rigettava la domanda formulata da Laboti Andi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari cd. esecutivi, tendente a ottenere l'autorizzazione a potersi recare fuori dalla propria abitazione per due ore giornaliere al fine di svolgere attività ricreative con i propri figli.
2. Avverso detto provvedimento, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Nicola Laghi, ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bologna, il quale, con ordinanza del 9 novembre, previa qualificazione dello stesso quale ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017, perché presentato da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre