Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35901/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35901/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 27 gennaio 2022, il Giudice di pace di Cosenza dichiarava Azhar Muhammad Irfan responsabile del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 4.000,00 di ammenda. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Eugenio Naccarato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35901/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 4.000,00 di ammenda. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Eugenio Naccarato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
soggiorno illegale contravvenzione alla legge sugli stranieri violazione del divieto d'entrata spese di detenzione pagamento dell'ammenda allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.
articolo 129 cod. proc. pen
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella decisione di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZHAR MUHAMMAD IRFAN nato il 16/06/1980 avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIUDICE DI PACE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, il Giudice di pace di Cosenza dichiarava Azhar Muhammad Irfan responsabile del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 4.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Eugenio Naccarato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato in relazione all'estinzione del reato per maturata prescrizione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza si è prescritto il 13.9.2021 (18.5.2020 più le sospensioni del decorso della prescrizione pari a complessivi A. 1, M. 6 e GG. 26). Va sottolineato che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella decisione di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen.. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere est