Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35899/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35899/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Abbrescia Nicola, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuazione dell'esecuzione differimento dell'esecuzione della pena esecuzione delle pene revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale criminalità persistente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA NICOLA nato a BARI il 07/02/1995 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Abbrescia Nicola, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna.

2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Michele Salvemini ha proposto ricorso per cassazione per carenza e illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, valorizzando la circostanza che tra i fatti delittuosi di cui alla prima sentenza e l'episodio di cessione di sostanze stupefacenti, giudicato con la seconda sentenza, era trascorso un apprezzabile lasso di tempo (più di un anno), nonché il fatto che in relazione a quest'ultimo episodio il condannato aveva agito da solo, diversamente dalle altre condotte poste in essere con altri correi.

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il