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Ordinanza — n. 35893/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta respingeva l'istanza proposta da Abaco Domenico di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario in relazione alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Gela del 21.12.2020, irrevocabile dal 6.5.2021; con la medesima decisione concedeva al condannato la misura della detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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dipendenza dall'assistenza sociale assistenza riabilitativa lavoro sociale attitudine all'integrazione soppressione dell'aiuto sociale aiuto a domicilio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABACO DOMENICO nato a NISCEMI il 02/10/1987 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta respingeva l'istanza proposta da Abaco Domenico di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario in relazione alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Gela del 21.12.2020, irrevocabile dal 6.5.2021; con la medesima decisione concedeva al condannato la misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza, l'Abaco ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Salvatore Macrì, per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al diniego della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione, valorizzando due circostanze ritenute dirimenti (le non rassicuranti informazioni di polizia da cui si evincevano frequentazioni con persone pregiudicate; il fatto che il predetto, come dallo stesso ammesso ai responsabili dell'U.E.P.E., aveva fatto uso fino a epoca recente di sostanze stupefacenti, senza mai seguire un programma terapeutico idoneo). A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso si risolvono sostanzialmente in censure in fatto, che non possono essere prese in considerazione nel presente scrutinio di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre