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Ordinanza — n. 35892/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35892/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35892/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Dibisceglia Vincenzo, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due ipdi-Gate-segtrerrti sentenze di condannac-c-ic__ Lt‹-At" kttt .

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 35892/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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concorso ideale doppia punibilità piano di esecuzione delle pene reiterazione di reati penali individualizzazione della commisurazione penale reato continuato

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Avverso la detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Mauro Giangualano, ha proposto ricorso per cassazione per violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBISCEGLIA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 20/12/1967 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Dibisceglia Vincenzo, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due ipdi-Gate-segtrerrti sentenze di condannac-c-ic__ Lt‹-At" kttt .

2. Avverso la detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Mauro Giangualano, ha proposto ricorso per cassazione per violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr