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Ordinanza — n. 35891/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and failure to identify specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court violated procedural rules regarding evidence acquisition without defense consent and lacked motivation. The court rejected these claims as they merely repeated previously decided issues without new elements or specific identification of judicial errors.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 368, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already decided without presenting new elements or specifically identifying the errors of the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack novelty argument procedural error identification reiteration of issues court costs award perseguimento penale per diffamazione ricorso per cassazione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 368, cod. proc. pen.
Art. 24, Cost.
Art. 111, Cost.
Art. 191, cod. proc. pen.
Art. 431, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 660, cod. pen.
Con sentenza del 22 febbraio 2021, il Tribunale di Belluno riconosceva De Poi Romano responsabile del reato di cui all'art. 660 cod.
art. 660 cod. pen
Con sentenza del 22 febbraio 2021, il Tribunale di Belluno riconosceva De Poi Romano responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE POI ROMANO nato a SOSPIROLO il 06/01/1961 avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 2021, il Tribunale di Belluno riconosceva De Poi Romano responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo condannava alla pena di C. 400,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile nella misura di C. 1.500,00.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Paolo Patelmo, ha proposto appello alla Corte di appello di Venezia, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al ritenuto giudizio di responsabilità del De Poi. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 431, comma 2, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione per avere il Tribunale acquisito atti di indagine senza il consenso del difensore.

3. Con ordinanza del 7.3.2022, la Corte di appello di Venezia, previa qualificazione dell'impugnazione quale ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Quanto al primo motivo, la difesa del ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici; inoltre, le censure contenute in detto motivo di ricorso, sono volte, nella sostanza, a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Risulta, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnazione, il Tribunale, all'esito dell'esame dei testi Bellussi Massimo e Quadrelli Giampaolo, acquisiva, su richiesta del pubblico ministero "nulla eccependo la difesa" il c.d. contenente i tabulati relativi al traffico telefonico intercorso tra l'utenza intestata all'imputato e quella intestata alla persona offesa, unitamente alla nota esplicativa dei Carabinieri di Belluno del 17.5.2017.Così stando le cose, la censura difensiva non ha ragion d'essere, dovendosi, per completezza, aggiungere che la penale responsabilità dell'imputato risulta fondata su ben altri elementi di prova emersi dall'istruttoria dibattimentale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1112 luglio 2022 Il Consigliere est