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Ordinanza — n. 35888/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35888/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di Vitale Leonardo, avverso il provvedimento del 5 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato inammissibile il reclamo formulato dal predetto detenuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., in materia di rimedi risarcitori previsti per violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione alla carcerazione sofferta presso l'istituto penitenziario di Viterbo dal 16.2.2010 al 23.2.2017, perché già valutato con decisione del Magistrato di sorveglianza, parzialmente confermata dal Tribunale il 21.6.2018; con il medesimo provvedimento, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto sempre nell'interesse del Vitale avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo dell'8.4.2021, con il quale era stata confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 35-ter Ord.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35888/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, il Vitale ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Valerio Vianello Accorretti, "per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter I. 354/1975, in relazione all'art.3 CEDU, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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diritti del detenuto riabilitazione carcerazione preventiva eccessiva indennità per detenzione pena privativa della libertà regime penitenziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE LEONARDO nato a PARTINICO il 19/09/1986 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di Vitale Leonardo, avverso il provvedimento del 5 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato inammissibile il reclamo formulato dal predetto detenuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., in materia di rimedi risarcitori previsti per violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione alla carcerazione sofferta presso l'istituto penitenziario di Viterbo dal 16.2.2010 al 23.2.2017, perché già valutato con decisione del Magistrato di sorveglianza, parzialmente confermata dal Tribunale il 21.6.2018; con il medesimo provvedimento, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto sempre nell'interesse del Vitale avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo dell'8.4.2021, con il quale era stata confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 35-ter Ord.

Pen. per il periodo detentivo dal 2010 al 23.2.2017 e rigettata la medesima domanda per il periodo detentivo dal 23.2.2017.

2. Avverso detta ordinanza, il Vitale ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Valerio Vianello Accorretti, "per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter I. 354/1975, in relazione all'art.3 CEDU, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen.".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord. Pen. - è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, esso, in parte, riproduce medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata; in ogni caso, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedinnentali, estranee al sindacato di legittimità.

2. In particolare, il ricorrente, non ha contestato in maniera puntuale e specifica l'affermazione del Tribunale di sorveglianza di Roma con riguardo alla ritenuta inammissibilità del reclamo con riferimento al periodo dal 2010 al 23.2.2017 per avere il Magistrato di sorveglianza valutato analoga domanda con provvedimento parzialmente confermato dal Tribunale in data 21.6.2018; assolutamente generiche sono, infatti, le censure secondo cui erano state segnalate in sede di reclamo una serie di circostanze nuove che avrebbero consentito di superare il giudicato esecutivo.

3. Quanto alla decisione relativa al rigetto del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo dell'8.4.2021, con cui era stata respinta la domanda di concessione dei rimedi risarcitori per il periodo dal 23.2.2017, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha specificamente esaminato tutte le deduzioni formulate, richiamando le relazioni dell'istituto penitenziario di Viterbo (cfr. pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata) e ha, altresì, dato adeguata risposta alla lamentata grave violazione dell'umanità del trattamento, tenendo conto dei principi affermati con le sentenze della Corte Costituzionale n. 186 del 2018 e n. 97 del 2020. E tale valutazione non è sindacabile in questa sede perché adeguatamente giustificata oltre che conforme al dato normativo come interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consi