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Ordinanza — n. 35887/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds and manifestly unfounded arguments regarding probation revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in the current review of legality. The defense argued for a different interpretation of procedural data regarding the revocation of probation and the imposition of home detention. The court rejected these claims as they amounted to an impermissible request for a different reading of facts rather than a challenge to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if based on grounds not permitted in the current scrutiny of legality or if the arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal scrutiny of legality probation revocation home detention manifestly unfounded revoca del permesso di dimora proroga della carcerazione espulsione revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO PASQUALE nato a PAGANI il 09/07/1975 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Salerno revocava nei confronti di D'Errico Pasquale, a far data dal 4.1.2021, l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso con provvedimento del medesimo Tribunale del 22.9.2020.

2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato Luigi Senatore, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione anche con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, nonché per omessa motivazione in relazione alla richiesta, formulata nel corso dell'udienza camerale, di concessione in favore del prevenuto della misura della detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente scrutinio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E in vero, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente e congruamente motivata in ordine alle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza ha adottato la decisione impugnata. Il Tribunale ha, innanzitutto, rilevato che il D'Errico, durante la sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, era stato tratto in arresto in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ripercorso quanto risultava dalla comunicazione della notizia di reato, nella quale erano state descritte dettagliatamente tutte le circostanze della condotta posta in essere dal prevenuto.

E ha ritenuto che tali dati dimostrassero l'assoluta inidoneità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (e implicitamente anche di quella della detenzione domiciliare) a prevenire la pericolosità del D'Errico e l'incapacità di quest'ultimo a seguire responsabilmente e positivamente le prescrizioni e di coglierne il significato; ha, altresì, ritenuto che la misura alternativa doveva di conseguenza essere revocata a far data dal 4.1.2021, corrispondente alla data in cui il predetto aveva iniziato a cedere sostanza stupefacente a terze persone.

A fronte di ciò, le censure difensive, lungi dal denunciare vizi logici o giuridici effettivamente esistenti nel percorso argomentativo, si sostanziano in una indebita richiesta di una diversa "lettura" dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estens