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Ordinanza — n. 35886/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of permitted review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and not permitted in this stage of review. The defense argued for annulment based on violations of procedural articles regarding the continuity of crimes, but the execution judge had already provided adequate reasoning. The court upheld the lower court's decision, noting that the judge correctly applied the principle of preclusive effect of judgment and that the defense's request amounted to an improper request for re-reading of procedural data.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or not permitted in the current scrutiny of admissibility, and the lower court's reasoning is not subject to review.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds continuity of crimes preclusive effect of judgment execution judge reasoning infrazioni uniche e continuate concorso materiale di reati altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Gianfranco Giunta, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606 lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81 cpv. cod. pen.
pen., nonché in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen.".
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione, n. 17881 del 14/02/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINDATO FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 13/06/1977 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Zindato Francesco tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze:

1) della Corte di appello di Reggio Calabria del 13.6.2004, irrevocabile dal 26.11.2004, nell'ambito dell'operazione cd. Casco;

2) della Corte di appello di Reggio Calabria dell'8.11.2009, irrevocabile dal 12.11.2013 e quelli oggetto delle sentenze di condanna per le quali era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione, con provvedimento del 16.3.2020, e cioè quelli giudicati con le seguenti pronunce:

3) della Corte di appello di Reggio Calabria del 15.11.2016, irrevocabile dal 31.1.2017, nell'abito dell'operazione c.d. Alta Tensione;

4) della Corte di appello di Reggio Calabria del 30.11.2017, irrevocabile dal 17.9.2018, nell'abito dell'operazione c.d. Crypto;

5) della Corte di appello di Reggio Calabria del 6.12.2016, irrevocabile dal 26.4.2018, nell'ambito dell'operazione c.d. Tabù.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Gianfranco Giunta, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 666 e 671 cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen.".

3. In data 7.7.2022, la difesa dello Zindato ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria, con la quale - nel ribadire le ragioni poste a fondamento del ricorso non affetto da alcun profilo di inammissibilità - ha chiesto che l'esame dell'impugnazione venga rimesso alla Sezione ordinaria e che l'ordinanza della Corte territoriale venga annullata con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare, ha rilevato che nel procedimento c.d. Alta tensione, la Corte di appello di Reggio Calabria aveva espressamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i due reati associativi di cui alle sentenze sub 1 e 3, giacché riguardanti due diversi gruppi mafiosi, evidenziando che il secondo reato associativo risultava occasionato da eventi successivi non rappresentati e programmati ex ante dallo Zindato; ha, quindi, ritenuto che l'efficacia preclusiva del giudicato sulla esclusione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub n. 1 e 3 si espandeva a tutti gli altri delitti giudicati con le sentenze sub 4 e 5, in applicazione del condiviso principio di diritto affermato dalla prima sezione della Corte di cassazione n. 17881 del 14/02/2017; ha aggiunto che non era ravvisabile l'unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere dallo Zindato in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale tra il 2006 e il 2007 e quelle associative, in quanto espressione della propensione alla devianza propria del prevenuto piuttosto che espressione di una deliberazione criminosa unitaria.

Tale valutazione non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e in una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il C