Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and non-allowed grounds regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the non-application of recidivism, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical. Furthermore, the defense failed to critically analyze the arguments supporting the conviction, rendering the censure generic and non-compliant with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if based on grounds not permitted in the current jurisdictional stage or lacking the necessary critical analysis of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNI MIKE nato a FIRENZE il 07/12/1978 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa il 10.7.2020 dal Tribunale di Treviso, con la quale Bagni Mike era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, applicata la contestata recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata Alessandra Nava, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità. E in vero, trattasi di motivi afferenti alla mancata esclusione della contestata recidiva, sorretta - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza). Inoltre, le censure difensive non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza oggetto di ricorso, con le quali non si confrontano e, dunque, sotto tale profilo, le stesse sono caratterizzate da assoluta genericità.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell