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Ordinanza — n. 35870/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against peace court verdict for prescription and legitimate defense errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Donato and Romano inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of provoking a disturbance. The appellants argued for prescription, lack of intent, and legitimate defense, but the Court found the prescription period had expired only after the second-instance judgment. Furthermore, the Court ruled that appeals against peace court decisions cannot be based on general motivation defects or legitimate defense claims, limiting grounds to specific procedural vices.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1, lett. a); b); c), c.p.p.; Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.; Art. 606, co. 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p. Appeals against peace court decisions are inadmissible if based on general motivation defects, legitimate defense, or prescription errors occurring post-judgment, as only specific procedural vices are admissible grounds.

Parole chiave

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peace court appeals prescription period legitimate defense general motivation defects criminal procedure law inesigibile malgrado lesioni salute motivi di cassazione motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1, lett. a); b); c), c.p.p.
E, come è noto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co.
Art. 606, co. 2 bis, c.p.p.
b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art.
Art. 606, co. 3, c.p.p.
Del tutto nuovo, infine, appare il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, inammissibile, pertanto, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI DONATO LUCIA nato a SAN SEVERO il 24/02/1974 ROMANO GIUSEPPINA nato a SAN SEVERO il 18/01/1955 avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Fermo confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Fermo, in data 16.4.2019, aveva condannato Di Donato Lucia e Romano Giuseppina, ciascuna alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate, con un unico atto di impugnazione, lamentando: violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato per cui si procede; violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, con riferimento al dolo generico; violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e alla erroneità delle statuizioni civili 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, oltre che genericamente articolato, in quanto, il termine di prescrizione del reato per cui si procede, nella sua massima estensione, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e dei periodi di sospensione del relativo decorso, pari a 579 giorni, sarebbe perento solo il 4.8.2021, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 13.4.2021 Nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto con essi, al di là delle espressioni utilizzate dalle ricorrenti, vengono dedotti vizi di motivazione. E, come è noto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.

11. Del tutto nuovo, infine, appare il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, inammissibile, pertanto, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere queste ultime immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme